A cura di Giuseppe Pugliese, Vice Presidente del Tesla Club Italy
Per la nuova rubrica “Mobilità elettrica in condominio“, pubblichiamo un caso reale di comunicazioni avvenute tra l’amministratore di condominio e un condomino, circa la volontà di quest’ultimo di installare i panneli solari sul lastrico condominiale. Nella risposta all’amministratore, trovate tutti i riferimenti normativi a cui si attiene il condomino.
Domanda dell’amministratore
Gentile Dott.____, buonasera; al fine di evitare preventivamente qualsivoglia contestazione possa derivare dall’apposizione di pannelli solari sulla superficie condominiale di copertura e facendo seguito alla pregressa comunicazione telefonica, sono a richiederle cortesemente i riferimenti normativi che consentirebbero l’installazione, a prescindere da qualsivoglia preventiva comunicazione e/o autorizzazione in assemblea condominiale, di pannelli solari da porre a suo uso esclusivo.
Risposta all’amministratore
Egregio Amministratore,
in riferimento al messaggio di posta elettronica ricevuto da lei inviato in data ______ alle ore __ Le ricordo quanto già riferito dal mio avvocato _______ ______ durante l’assemblea di condominio tenutasi il giorno ___ alle ore___
La mia richiesta si basa sulle norme del Codice del Condominio conosciute, utilizzate e rispettate da tutti condomìni e gli amministratori di condominio, presenti nel Codice Civile agli articoli dal 1117 al 1138, all’articolo 2659, agli articoli dal 61 al 74 ed agli articoli dal 155 al 156.
Specificatamente mi riferisco all’articolo 1122 bis ed a quella parte che testualmente recita:
“Art. 1122-bis (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili).
É consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.”
Per sua ed altrui informazione riporto un estratto di quanto presente al seguente indirizzo internet:
Art. 1122 bis codice civile – Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili – Brocardi.it
“Il co. 2° dell’art. 1122 bis del c.c. prevede un vero e proprio diritto soggettivo del singolo proprietario di installare tali impianti sul lastrico solare, su ogni altra superficie condominiale utile e, ovviamente sulle parti dell’edificio in proprietà individuale per destinarli poi al servizio esclusivo del suo appartamento. Tale diritto non può essere in alcun modo compromesso o comunque condizionato da una qualche autorizzazione assembleare”.
Come abbiamo già ripetuto all’assemblea del giorno_______, la mia “aspirazione” è che tutto il condominio assuma la decisione di realizzare un tetto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Decisione questa resasi indispensabili dalla situazione in cui ci troviamo e da Lei e da tutti ben conosciuta. Ma, alla luce del non decisione del condominio stesso, ho deciso di chiederlo a tutti i componenti del condominio e di farlo con chi lo desidera come il sottoscritto. Se nessuno accetta, lo farò da solo. Sulla rete internet la documentazione disponibile è copiosa e tutti possono leggere.
Allego parte di una sentenza del Tribunale di Milano (Tribunale Milano Sez. XIII Civile Sentenza N. del 06.10.2014):
“L’art. 1122 bis c.c. infatti consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale di chi ne richiede la realizzazione a condizione che l’interessato, ove gli interventi da effettuare importino modificazioni delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi;
La norma in esame in sostanza prevede che, una volta assolto l’obbligo di informativa del condomino interessato alla realizzazione degli interventi nei riguardi dell’amministratore al quale va comunicato “il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi” ove questi ultimi importino modificazioni delle parti comuni ed una volta instaurato il dibattito tra i condomini a seguito di apposita convocazione assembleare chiamata a deliberare sul punto, quest’ultima possa effettuare unicamente le attività di cui all’art. 1122 bis, terzo comma, c.c. ma non possa, come è avvenuto nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, denegare al condomino interessato un’autorizzazione che, per la verità, non è neppure richiesta in tutti i casi in cui il singolo condomino abbia deciso di utilizzare uno dei beni comuni annoverati dall’art. 1117 c.c. sia pure rimanendo nei limiti di cui all’art. 1102 del codice civile e della legge in generale”.
Vorrei infine precisare meglio una sua affermazione in merito alla mia volontà.
Concludendo la sua comunicazione, Lei testualmente scrive “… da porre a suo uso esclusivo.“.
Le preciso che, ai sensi di legge, l’uso sarà esclusivo se sarò solo ad eseguire questo investimento.
Se, come mi auguro, altri decideranno di sostenere con me le spese, l’uso di questa infrastruttura sarà “esclusivo” per questa comunità che utilizzano un bene comune mentre gli altri non ne hanno manifestato la volontà.
Concludo con un altro estratto dalla sentenza già citata del Tribunale di Milano: “… Se si passa ad analizzare la disciplina delle limitazioni all’uso dei beni comuni ad opera del singolo condomino, il disposto dell’art. 1102 c.c. ne subordina l’uso a due fondamentali limitazioni: il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini”.
Con la speranza di favorire la realizzazione di un impianto in grado di produrre energia da fonte rinnovabile comune a tutti i componenti del condominio, rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.
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